L’art. 2105 del Codice Civile stabilisce un obbligo di fedeltà da parte del lavoratore, il quale non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
La normativa prevede anche un possibile rafforzamento e un’estensione di questo obbligo, una volta che il rapporto di lavoro si interrompa, attraverso un patto di non concorrenza che, per essere valido, deve rispettare i seguenti requisiti fondamentali:
Qualora il datore di lavoro nutra il sospetto che un proprio dipendente violi l’art. 2105 o un ex dipendente, vincolato da patto di non concorrenza, agisca in violazione dello stesso può dare incarico alla nostra agenzia investigativa per accertare e documentare tale abuso.
A seguito degli accertamenti, sviluppabili su tutto il territorio Nazionale e svolti attraverso tutti gli strumenti investigativi che si renderanno necessari, nel pieno rispetto della Normativa vigente, sarà fornito un dettagliato report investigativo, eventualmente producibile in giudizio, che conterrà tutte le informazioni necessarie per avviare un procedimento anche di natura legale.