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VIOLAZIONE/ABUSO LEGGE 104

Una nota azienda multinazionale di assistenza sanitaria ha attivato la struttura investigativa di KII per verificare un sospetto utilizzo improprio di permessi ai sensi della legge n. 104/1992 (per assistere il padre portatore di handicap) da parte di un dipendente dell’azienda. Durante il periodo delle nostre indagini è stato accertato che il dipendente in questione, durante le ore di permesso, si è recato dal padre solamente in 2 (due) giornate e per pochissimo tempo. Nei restanti giorni usufruiva dei permessi svolgendo delle commissioni di carattere personale, rilassandosi al bar o pranzando con amici. E’ stato inoltre osservato assentarsi dalla propria città (ove risiede anche il padre assistito) per recarsi a circa 300 Km per un viaggio di piacere in compagnia di alcuni amici. L’azienda dopo essere stata informata dell’esito delle indagini ha avviato un procedimento di “licenziamento per giusta causa” contestando al dipendente l’utilizzo improprio dei permessi ai sensi della ex lege n.104/1992. La procedura è terminata con il licenziamento del dipendente dopo l’intero iter giudiziario.

Il Committente, una nota catena di ipermercati, ha incaricato KII di verificare l’attività svolta da una propria commessa, la quale usufruiva di permessi in base alla legge n. 104/1992 per assistere la madre. Al nostro Cliente destava particolare sospetto il fatto che detti permessi venissero richiesti esclusivamente nei mesi estivi e sempre nelle giornate di venerdì e lunedì. L’attività operativa di osservazione statica e dinamica ha permesso di accertare che nei periodi di osservazione la signora, una volta uscita dal lavoro il giovedì sera, partiva immediatamente in auto con il di lei marito per recarsi in una località di mare nella quale la coppia ha un’abitazione. L’attività investigativa ha permesso altresì di documentare che la persona che avrebbe dovuto essere assistita non si trovava con la dipendente ma era rimasta presso la propria abitazione. E’ stato così contestato alla dipendente l’utilizzo improprio di permessi ai sensi della Legge 104/1992 ed è stato comunicato il conseguente licenziamento.

Il titolare di una società operante nel settore metalmeccanico ha contattato KII per avviare un’investigazione su un proprio dipendente, il quale si sospettava fruisse impropriamente dei permessi ai sensi della Legge n. 104 che lo stesso richiedeva in concomitanza con la turnazione notturna di propria spettanza. L’attività operativa di osservazione statica e dinamica compiuta sul soggetto ha permesso di documentare che nelle fasce orarie di cui sopra, anziché assistere il parente malato, il soggetto andava a lavorare come barman in un locale notturno. La società ha così avviato le procedure per il licenziamento del dipendente.

FALSA MALATTIA ED ASSENTEISMO

Una società che si occupa di commercio all’ingrosso internazionale ha incaricato KII di accertare una sospetta falsa malattia per una dipendente assente da un prolungato periodo di tempo per i postumi causati da un intervento di chirurgia estetica. Le attività di osservazione statica e dinamica hanno portato verificare che la donna, nelle fasce orarie durante le quali avrebbe dovuto prestare servizio ed in quelle di reperibilità, usciva costantemente da casa occupandosi di questioni personali, svolgendo saltuariamente altra attività lavorativa ed utilizzando per gli spostamenti esclusivamente la propria auto che guidava personalmente. È stata osservata fare pranzi in famiglia, recarsi al parco o al lago per prendere il sole, fare passeggiate, leggere un libro ed in una circostanza si è recata ad un matrimonio ed al successivo rinfresco. A seguito degli accertamenti effettuati l’azienda ha deciso di avviare un procedimento di “licenziamento per giusta causa” ritenendo che il comportamento della dipendente dimostrasse una chiara e palese esasperazione dei postumi causati dall’intervento utilizzando quindi impropriamente i permessi di malattia e comunque attuando comportamenti che avrebbero ostacolato, impedito e/o complicato il recupero dalla malattia. L’iter giuriudico si è concluso con il licenziamento della dipendente.

Una società municipalizzata per lo smaltimento rifiuti ha incaricato KII di verificare se, un proprio dipendente affetto da una malattia che non gli permetteva di sollevare pesi e di restare in piedi per un prolungato periodo di tempo, ponesse in essere, fuori dall’orario di lavoro, comportamenti in contrasto con quanto dichiarato nei certificati medici o comunque tenesse comportamenti tali da impedirne la guarigione. che impedivano il normale decorso della guarigione. L’attività investigativa effettuata ha permesso di verificare e documentare che il soggetto si recava al supermercato a fare la spesa caricando e scaricando l’auto con sacchetti e casse d’acqua, giocava frequentemente a tennis con gli amici, si occupava di lavori di giardinaggio e passeggiava tenendo in braccio la figlia di due anni di età. Il report fornito ha permesso di avviare le pratiche per il licenziamento.

Una società di servizi ha chiesto a KII di verificare se un proprio dipendente, assente dal lavoro per disturbi depressivi, svolgesse un secondo lavoro. Le attività di osservazione hanno permesso di accertare che il dipendente lavorava nella falegnameria che il fratello aveva di recente costituito.

VIOLAZIONE PATTO DI NON CONCORRENZA

Un’azienda multinazionale operante nel settore beverage & food, ci ha chiesto di verificare il comportamento di alcuni suoi dipendenti (agenti commerciali) che, una dopo essersi dimessi dall’azienda nostra Cliente, pare non rispettassero il “patto di non concorrenza” sottoscritto. La Direzione Affari Legali dell’Azienda ha così deciso di affidare a KII un’attività investigativa che ha permesso, dopo parecchie settimane di osservazione, di accertare il fatto che gli ex dipendenti della Committenza erano tutti passati ad una società concorrente proseguendo la loro attività in totale violazione del patto sottoscritto. A seguito delle evidenze contenute nel nostro report, l’Azienda ha avviato delle azioni legali nei confronti degli ex dipendenti ottenendo sentenze favorevoli nelle quali gli ex agenti sono stati condannati al risarcimento del danno nei confronti della Committenza.

INFEDELTÁ AZIENDALE

Un dipendente di un’azienda produttrice di vernici è stato osservato, nel corso di un’attività investigativa commissionata a KII, durante le ore libere dal lavoro, recarsi in un capannone attivo in un'altra zona della città. Nel capannone in questione era operativa una società che si occupava anch’essa di produzione di vernici. Successivi riscontri hanno permesso di documentare che il soggetto d’interesse, oltre a lavorare all’interno dell’azienda nelle ore libere, era anche il titolare della stessa. Si è documentato inoltre il tentativo, in parte riuscito, da parte del soggetto d’interesse di trasferire parte della Clientela del nostro Committente verso la Sua società. È stato pertanto attivato un procedimento di licenziamento per giusta causa e di risarcimento dei danni subiti.

CONCORRENZA SLEALE

Una ditta produttrice di penne si è rivolta a noi dopo avere osservato degli strumenti di scrittura sul mercato del tutto simili come colorazione, design e funzionalità ai propri. La Committenza ha incaricato KII di effettuare le opportune verifiche per accertare e documentare quanto sopra descritto. Le indagini hanno permesso di individuare la società responsabile della fornitura e successivamente si è riusciti a risalire sia all’azienda produttrice che allo stabilimento di produzione. La Committenza sulla base di quanto inserito nel nostro report, considerate anche le perizie tecniche favorevoli che KII ha effettuato, nonché il fatto che la società produttrice delle penne simili a quelle della Committenza si serviva del medesimo stabilimento di produzione del nostro Cliente (anch’esso vincolato da specifici contratti di esclusiva e di segretezza) ha avviato un’azione legale per concorrenza sleale nei confronti delle aziende coinvolte.

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